Statuto

STATUTO DELLA SOCIETA’

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, anche ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 una Società per Azioni denominata “SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI S.p.a.” e brevemente “S.I.S. S.p.A.”.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l’esercizio in via diretta, anche mediante locazione, affitto d’azienda ovvero altre modalità, delle seguenti attività:
a) l’amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui;
b) l’amministrazione, la gestione ed il potenziamento delle reti di fognatura bianca e degli impianti connessi ed accessori;
c) la realizzazione e la gestione di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori;
d) progettare e realizzare programmi e opere per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle coste nell’ambito del territorio degli enti soci;
e) progettare, finanziare e realizzare previa sottoscrizione di apposito accordo quadro, reti ed impianti del servizio idrico integrato; progettare, finanziare e realizzare strade, arredi urbani, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili connessi agli interventi di cui alla presente lettera.
La Società potrà inoltre effettuare:
– servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori, predisposizione di linee guida, di piani di sviluppo e di investimento, anche per conto degli Enti soci, che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.
La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:
– esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l’organo amministrativo riterrà necessarie o utili con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico;
– prestare e concedere fidejussioni, cauzioni avalli ed ogni altra forma di garanzia a favore degli azionisti, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali;
– acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in Conto Capitale;
– stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell’ambiente in generale nonché per la gestione dei servizi non di rilevanza economica;
– ideare e realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione su un uso più razionale della risorsa idrica.
La Società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.
Tutto quanto sopra fermo restando l’esclusione di ogni e qualsiasi attività riservata ad ordini professionali ai sensi di legge.

ART. 3 – SEDE

La Società ha sede in Cattolica e potranno essere istituite e soppresse filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze e agenzie in Italia e all’estero.

ART. 4 – DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata una o più volte o anche anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria, anche in sede di liquidazione.

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 31.509.282,00 (trentunomilionicinquecentonovemiladuecentottantadue) ed è rappresentato da numero trentunomilionicinquecentonovemiladuecentottantadue (31.590.282) azioni ordinarie, nominative ed indivisibili, ciascuna del valore di E. 1,00 (uno).
Ogni azionista ha diritto ad un solo voto in Assemblea per ogni azione effettivamente posseduta.
L’Assemblea straordinaria potrà deliberare, in sede di aumento del capitale sociale, anche l’emissione di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della Società, di azioni di godimento e di azioni a favore di prestatori di lavoro.
Eventuali versamenti effettuati dagli Azionisti in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi di interessi e non comportano obblighi di restituzione in capo alla Società, salvo che l’Assemblea non deliberi diversamente; per eventuali versamenti richiesti agli Azionisti a titolo di mutuo o finanziamento, l’Organo Amministrativo determinerà volta per volta il tasso di interesse da corrispondersi.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI

L’Assemblea straordinaria potrà deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2410 e segg. del Cod. Civile, determinando di volta in volta ammontare del prestito, condizioni, termini e modalità tutte.

ART. 7 – AZIONISTI

Sono azionisti della Società i soggetti di cui al successivo comma 2 titolari di azioni ed iscritti nel Libro dei Soci.
La partecipazione è riservata esclusivamente ai Comuni e ad altri Enti Pubblici ammessi ai sensi di legge, nonché a soggetti costituiti e partecipati esclusivamente degli enti di cui sopra per l’esercizio coordinato ed unitario delle funzioni di controllo loro spettanti sulle società delle quali detengono una partecipazione societaria.
I Soci non potranno in nessun caso cedere le proprie azioni a favore di soggetti diversi da quelli sopra menzionati.
Pertanto, l’assunzione della qualità di Azionista nei confronti della Società e la conseguente iscrizione al Libro Soci, per qualsiasi titolo, sono espressamente condizionati in via assoluta al rispetto di quanto indicato nel presente articolo.
Per quel che concerne i rapporti con la Società, il domicilio degli Azionisti è quello risultante dal Libro Soci.

ART. 8 – AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale sociale potrà in ogni tempo essere aumentato o ridotto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 9 – DIRITTO DI OPZIONE

Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli Azionisti in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute quale risultante nel Libro soci al giorno della deliberazione di aumento del capitale sociale.
L’offerta di opzione dovrà essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese, e il termine per l’esercizio dell’opzione, che non potrà in ogni caso mai essere inferiore a giorni trenta dal giorno del deposito in parola, verrà fissato di volta in volta in sede di deliberazione di aumento dall’Assemblea straordinaria, ovvero dall’Organo amministrativo nei casi di cui all’art. 2443 del Codice Civile.
Coloro che esercitino il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Le azioni non optate potranno essere collocate dall’Organo amministrativo in favore degli Enti e dei soggetti ammessi indicati all’art. 7, comma 2, del presente Statuto.
Il diritto di opzione non spetta nei casi in cui le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, e lo stesso potrà essere escluso o limitato nei casi di cui ai commi 5, 7 et 8 dell’art. 2441 del Codice Civile.
L’esercizio del diritto di opzione, così come il collocamento in favore di eventuali altri soggetti ammessi ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Statuto, delle azioni di nuova emissione non optate, non potrà giammai avvenire in violazione alla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 7 del presente Statuto sociale.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI.

Le azioni, così come i diritti di opzione ad esse relativi, non potranno esser trasferiti per atto tra vivi ed a titolo oneroso senza che siano state prima offerte in prelazione agli altri Azionisti, i quali potranno acquistarle a parità di prezzo e di ogni altra condizione ed in proporzione alle azioni già possedute.
A tal fine, colui che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione ad essi relativi, dovrà darne comunicazione all’Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità dell’acquirente, il prezzo e le modalità tutte della vendita.
L’Organo Amministrativo, entro giorni quindici (15) dal ricevimento della comunicazione in parola, ne darà avviso a tutti gli Azionisti, i quali, se vorranno esercitare, in tutto o in parte, il diritto di prelazione loro spettante, dovranno manifestare tale irrevocabile volontà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire all’Organo Amministrativo entro giorni trenta (30) da quello di ricevimento dell’avviso di cui sopra.
Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più Azionisti, le azioni offerte in vendita ovvero i diritti di opzione ad esse relativi verranno ripartiti per l’acquisto tra costoro in proporzione alle azioni effettivamente già possedute.
Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato da alcuno, ovvero qualora il diritto di prelazione venga esercitato solo per una parte della azioni offerte in vendita ovvero dei diritti di opzione ad esse relativi, il cedente sarà libero di perfezionare la cessione in favore dell’acquirente ed al prezzo e con le modalità a suo tempo comunicati entro il termine di mesi due (2) dal giorno di scadenza del termine di 30 giorni di cui al comma terzo ultima parte del presente articolo.
Tuttavia, nel caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, e qualora le parti vi consentano, le azioni ovvero i diritti di opzione ad esse relativi potranno esser ceduti a coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione per la parte di essi oggetto appunto della prelazione, e, solo per la rimanente parte, al terzo acquirente.
L’esercizio del diritto di prelazione non potrà giammai avvenire in violazione alla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 7 del presente Statuto sociale; ne consegue, tra l’altro che i Soci potranno trasferire, in tutto o in parte, le azioni da essi possedute, ovvero i diritti di opzione ad esso inerenti, solo ed esclusivamente in favore dei soggetti ammessi, individuati ai sensi dell’art. 7, comma 2, del presente Statuto sociale.

ART. 11 – ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della Società:
1) L’Assemblea degli Azionisti;
2) Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, nominati ai sensi di legge;
3) Il Collegio Sindacale;
4) Il revisore contabile o la società di revisione se nominati nei casi previsti dalla legge.
Nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo, ove di natura collegiale, è garantita la rappresentanza di genere, ai sensi del DPR 251/2012.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L’Assemblea è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l’universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, o astenuti.
Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, o di società controllata.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
Essa è convocata dall’Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. o fax da inviare ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente il giorno, l’ora, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti, mediante posta elettronica certificata (PEC) e/o raccomandata A.R. e/o fax.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori o l’Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il VicePresidente dello stesso, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
In particolar modo devono essere preventivamente autorizzati con delibera assembleare i seguenti atti di amministrazione:
– ripianamenti di perdite qualora non sia necessario convocare l’assemblea in sede straordinaria;
– acquisti e/o alienazioni di beni immobili per importi superiori a € 100.000,00= Iva esclusa o di rami d’azienda;
– accensione di mutui e prestiti bancari superiori a € 100.000,00;
– acquisizione e/o cessione di partecipazioni societarie.
6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedono l’assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E’ inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Nel caso che non venga convocata dal Consiglio di Amministrazione si applica il II comma dell’art. 2367 C.C..
L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, delibera con voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 60% del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 51% del Capitale Sociale, escluse le delibere relative all’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali si applica comunque il terzo comma dell’articolo 2369 del codice civile.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sull’emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant’altro previsto dalla legge. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole degli azionisti che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

ART. 16 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice- Presidente, ed in assenza di questo ultimo da persona designata dall’Assemblea stessa.
E’ compito del Presidente constatare la validità dell’Assemblea e di regolarne l’andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente ad un segretario, che ne cura la trascrizione sull’apposito libro dei verbali delle assemblee.
Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell’Assemblea, salvo che avvengano per approvazione unanime.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) amministratori ivi compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea.
La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali avviene nel rispetto della disciplina vigente sulla parità di genere di cui al DPR 251/2012.
Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall’Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero Consiglio e deve subito convocarsi l’Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e/o raccomandata A.R. e/o fax da recapitarsi almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo, e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

ART. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono demandati tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione e, pertanto esso potrà compiere ogni atto ritenuto utile e necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva dell’assemblea ovvero alla sua preventiva autorizzazione a norma del precedente articolo 14.

ART. 20 – AMMINISTRATORE UNICO

Qualora l’Assemblea dei Soci nomini, ai sensi di legge e dell’art. 14 del presente Statuto, l’Amministratore Unico, questo assume le medesime caratteristiche ed i medesimi poteri del Consiglio di Amministrazione, così come elencati nei precedenti art. 17 e art. 19 e con le limitazioni di cui all’art. 14.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento o assenza all’eventuale Vice- Presidente ovvero, qualora nominato, all’Amministratore Unico.
Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e/o al Vice- Presidente del Consiglio stesso e/o ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti della delega e nel rispetto del quarto comma dell’art. 2381 C.C.. Ai Consiglieri delegati potrà essere attribuita la firma e la rappresentanza legale nei limiti della delega conferita.

ART. 22 – COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri.
Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

ART. 23 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia, tutti eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina vigente sulla parità di genere di cui al DPR 251/2012.
I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.
Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.
L’incarico di controllo contabile è conferito dalla assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo compenso.
L’incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

ART. 23 BIS – COORDINAMENTO DEI SOCI – POTERI DI CONTROLLO

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l’esercizio in comune di un controllo sulla società, i Soci medesimi istituiscono il coordinamento dei soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti nominati dai Comuni Soci.
Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l’andamento generale dell’amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all’anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti Iscritti all’ordine del giorno, dell’Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell’Assemblea straordinaria e gli atti di gestione di cui all’art. 14 1^ comma n. 5) del presente Statuto possono essere autorizzati dall’Assemblea dei Soci solo previo parere conforme del Coordinamento. I pareri di cui al presente capoverso devono essere espressi obbligatoriamente almeno 5 giorni prima della convocazione dell’assemblea. A tal riguardo S.I.S. S.p.A. si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell’assemblea e, per quelli di competenza dell’Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti agli Enti Soci per l’assunzione della delibera di indirizzo.
Per l’esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società. I Soci si obbligano a non ampliare i poteri del Consiglio di Amministrazione se non previo parere del Coordinamento e comunque subordinando gli stessi ad un preventivo parere dell’Assemblea.
Il Coordinamento inoltre costituisce l’elemento catalizzatore degli atti di indirizzo degli Enti Soci sugli argomenti di competenza dell’Assemblea straordinaria sottoposti all’esame dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte della compagine sociale.

ART. 23 TER – FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO SOCI

Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d’insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collaborazione ricercando, ove ottenibile, l’unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l’impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Enti Soci a condizione che venga raggiunto almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In ogni caso è necessario il parere favorevole dell’Ente Socio eventualmente interessato. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Coordinamento, in seconda convocazione il Coordinamento si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno tre rappresentanti dei Comuni Soci e le relative deliberazioni si intendano favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole dell’Ente interessato nell’ipotesi l’argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. A parità di voti (nell’ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
L’organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per guanto non previsto nel presente articolo, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto-amministrazione all’organismo medesimo.

ART. 24 – BILANCIO

Gli esercizi sociali iniziano il 1° Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio di Esercizio, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e nell’osservanza delle norme di legge, da presentare alla Assemblea entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’Esercizio.
Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedono, il bilancio di cui sopra potrà essere sottoposto alla approvazione dell’Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 25 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine ad affari sociali e/o all’interpretazione del presente statuto è competente, salvo rinvio ad arbitrato, l’Autorità Giudiziaria del luogo ove la Società ha sede legale.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.